COMUNE DI BORNO | Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti | Trasparenza Rifiuti

COMUNE DI BORNO

    Ragione sociale
    COMUNE DI BORNO

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Recapiti del gestore
    COMUNE DI BORNO

    Piazza Giovanni Paolo II, 1

    25042 BORNO (BS)

    Tel. 0364/41000

    Fax 0364/310615

    E-mail: uff.tributi@comune.borno.bs.it

    Pec protocollo@pec.comune.borno.bs.it

     

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021

    Modulistica per l'invio di reclami

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Atti di approvazione e regolamenti

    Allegato alla deliberazione di C.C. n.5 del 13/03/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 13/03/2023

    Ultimo aggiornamento: 27/10/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 30/09/2023

    Ultimo aggiornamento: 19/10/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 30/09/2023

    Ultimo aggiornamento: 19/10/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 30/05/2022

    Ultimo aggiornamento: 10/01/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 30/05/2022

    Ultimo aggiornamento: 10/01/2023

    Parte Terza - Regolamento TA.RI.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021

    Calcolo della tariffa

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Riduzione tariffaria
    Riduzioni e agevolazioni

    TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
    Art. 24 – TARI - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
    1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi
    dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
    purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
    2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
    assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
    titolare a pubbliche autorità.
    Art. 25 – TARI - Riduzioni per il recupero per le utenze non domestiche
    1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
    avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò
    abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 661
    2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile
    2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
    ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
    particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
    generale.
    3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al
    prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero – con esclusione degli
    imballaggi secondari e terziari – per il 50% del costo unitario (CU = €/Kg.) ricavabile dal rapporto tra i costi
    variabili e la quantità di rifiuti attribuiti alle utenze non domestiche.
    4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il
    mese di aprile dell’anno successivo, consegnando la documentazione dimostrante l’avvio al recupero.
    Art. 26 – TARI - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
    1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una
    distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
    strada pubblica.
    2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una
    distanza di oltre 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
    strada pubblica.
    Art. 27 – TARI – Agevolazioni
    1. La tariffa, sia nelle componente fissa che variabile, può essere ridotta fino al 50% per i nuclei
    familiari in condizioni di grave disagio economico, previa presentazione di apposita istanza e in
    base agli indirizzi deliberati con deliberazione di giunta comunale.
    2. Sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o
    per le seguenti attività:
    • gli uffici e magazzini comunali;
    • la biblioteca comunale e la sala congressi;
    • gli impianti sportivi e la palestra comunale;
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    • gli ambulatori medici di uso pubblico;
    • il museo “Magnolini”;
    • l'asilo nido;
    • il centro anziani;
    • l'Oratorio;
    • l'ufficio della Pro-Loco e la sede delle varie associazioni locali.
    3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le
    condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
    Art. 28 – TARI - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
    1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo
    ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Modalità di pagamento
    Modalità pagamento

    Art. 30 – TARI – Modalità di versamento:

    1.  Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è
      effettuato mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
      luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
      disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
    2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
      due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' comunque consentito il
      pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021

    Scadenze di pagamento
    Scadenze pagamenti

    Prima rata 07/12/2020 pari al 50%

    Seconda rata 07/01/2021 pari al 50%

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Informazioni per ritardi od omissioni di pagamento
    Ritardi/omissioni pagamenti

    Art. 1 – IUC – Istituto del ravvedimento operoso
    1. L’Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 e
    prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il
    versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del
    tipo di violazioni.
    2. Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e
    può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni
    operative.
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    Art. 2 – IUC – Modalità applicative
    1. La sanzione prevista è ridotta nella misura stabilita dalle norme che regolano la materia, sempreché la
    violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
    attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano
    avuto formale conoscenza secondo le disposizioni previste dalla normativa.
    2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
    pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
    calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
    3. Il contribuente che si avvale di tale istituto provvede a darne apposita comunicazione all’Ufficio
    Tributi.
    4. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
    presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
    Titolo II
    Istituto dell’accertamento con adesione
    Art. 1 – IUC – Accertamento con adesione
    1. E’ introdotto in questo Comune l’istituto dell’accertamento con adesione con l’obiettivo di semplificare
    e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i
    contribuenti, instaurando con i medesimi una maggiore collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e
    particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
    2. Competente alla definizione dell’accertamento con l’adesione del contribuente è il Funzionario
    Responsabile di cui all’art. 2, Parte prima, del presente regolamento.
    3. L’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti.
    4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si
    estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti
    sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di
    un’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
    5. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di
    elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; per cui, esulano dal campo applicativo dell’istituto le
    questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base
    di elementi certi.
    6. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare,
    mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
    Art. 2 – IUC – Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione per iniziativa dell’ufficio
    1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l’ufficio può esperire
    preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.
    2. Il Funzionario Responsabile, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai
    soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
    a) Gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
    l’accertamento suscettibile di adesione;
    b) Gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
    c) I periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
    d) Il giorno, l’ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con
    adesione.
    3. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve comunicare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire
    a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione
    chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
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    4. Il contribuente fino a sette giorni prima della data prevista per la comparizione, può depositare presso
    l’ufficio motivata richiesta di differimento della suddetta data e comunque non oltre i trenta giorni
    successivi.
    Art. 3 – IUC – Effetti della mancata comparizione del contribuente
    1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del
    procedimento e la conseguenza di precludere l’accesso al procedimento su iniziativa del contribuente. Del
    mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Funzionario
    Responsabile, senza l’obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.
    Art. 4 – IUC – Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica
    dell’avviso di accertamento
    1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui
    all’art. 2, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento
    della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla
    Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di
    raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all’Ufficio Protocollo, indicando il proprio
    recapito telefonico.
    2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento
    notificati.
    3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
    4. L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare
    con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione
    dell’accertamento.
    5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l’istanza di accertamento con adesione
    siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il
    contribuente può, in sede di presentazione dell’istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la
    definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l’avviso,
    limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E’ facoltà del funzionario
    responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell’accertamento con adesione.
    6. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla
    data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del
    tributo.
    7. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento
    con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.
    8. È inammissibile l’istanza di accertamento con adesione presentata:
    a) Per la definizione di elementi che esulano dall’ambito di applicazione dell’istituto;
    b) Per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
    c) Oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento;
    9. Entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza il funzionario responsabile:
    a) Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da
    inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
    b) Formula, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire per la definizione in
    contraddittorio dell’accertamento, indicando l’ora, la data ed il luogo della comparizione.
    10. L’accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.
    11. All’atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamento.
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    Art. 5 – IUC – Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell’avviso di
    accertamento
    1. Anche prima della notifica dell’avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati
    effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento
    con adesione.
    2. L’istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all’articolo precedente, non può essere
    inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.
    Art. 6 – IUC – Contradditorio ed esito negativo del procedimento
    1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le
    precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell’accertamento.
    2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla
    definizione dell’accertamento con adesione.
    3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di
    comparizione indicata nell’invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
    4. In sede di contraddittorio per la definizione dell’accertamento con adesione il Funzionario Responsabile
    deve compiere un’attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell’accertamento,
    delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell’operazione, nonché degli
    oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
    5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all’esigenza di acquisire ulteriori elementi
    istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
    6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione
    dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato
    dall’incaricato del procedimento.
    7. In caso di esito negativo del procedimento l’Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di
    accertamento.
    Art. 7 – IUC – Atto di accertamento con adesione
    1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
    contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
    2. Nell’atto suddetto, oltre all’indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la
    pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e
    la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
    a) Gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
    b) I percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
    c) I criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
    d) La liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della
    definizione.
    Art. 8 – IUC – Perfezionamento della definizione
    1. L’accertamento con adesione si perfeziona, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento
    delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima.
    2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti
    giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell’atto stesso.
    3. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l’atto di accertamento
    con adesione non produrrà effetti.
    4. In tale ipotesi, se l’invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento,
    riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria ivi contenuta.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Procedura di segnalazione modifiche o errori
    Richiesta rimborso e/o sgravio

    E' possibile effettuare una richiesta di rimborso o sgravio della Tassa Rifiuti presentando la  richiesta all'ufficio protocollo dell'Ente.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Procedura invio e compilazione documenti elettronici
    Modalità richiesta invio elettronico degli avvisi di pagamento

    Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: uff.tributi@comune.borno.bs.it.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 14/01/2021

    Il presente modulo, compilato e sottoscritto, andrà inviato a mezzo PEC o E-Mail all'indirizzo: protocollo@pec.comune.borno.bs.it oppure consegnato manualmente all'Ufficio Tributi. Allegato alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

    Data iniziale di pubblicazione: 01/12/2021

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2021

    Comunicazioni di ARERA

    Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021

    Ultimo aggiornamento: 08/10/2021